BIM obbligatorio per opere superiori 5,5 milioni di Euro ?

Proposte di modifica di ANCI alle regole BIM del Codice dei Contratti Pubblici

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha attivato una consultazione sul Codice dei Contratti Pubblici DLgs 36/2023 per raccogliere, da parte degli stakeholders, le segnalazioni di criticità interpretative e le proposte di modifica.

Per quanto qui ci interessa, le osservazioni degli stakeholders hanno  riguardato anche le regole del Dlgs 36/2023 relative alla gestione informativa digitale delle costruzioni BIM .

A tale proposito già si è riferito della segnalazione di ANAC circa la necessità di una interpretazione autentica delle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici che prevedono il pagamento del progetto BIM con l’applicazione della maggiorazione del 10%. Qui l’articolo.

Una ulteriore segnalazione è stata fatta da ANCI, Associazione dei Comuni Italiani.

La proposta di ANCI per una nuova soglia di obbligatorietà BIM

La normativa vigente

Il contributo di ANCI sul BIM parte dall’articolo 43, c. 1, del Codice dei Contratti Pubblici, che prevede:

“A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro”.

Si tratta appunto della previsione di BIM obbligatorio dal 1° gennaio 2025 per interventi per importo maggiore a 1 milione di Euro (fatte salve le eccezioni previste nel medesimo articolo 43)

L’innalzamento dell’obbligo BIM da 1 milione a circa 5,5 milioni

A fronte della previsione in commento, ANCI ha rilevato che “L’introduzione generalizzata dell’obbligo di appalti BIM per lavori superiori alla soglia di 1 milione dal 1° gennaio 2025 costringerebbe un grande numero di stazioni appaltanti a doversi dotare di personale certificato.

Come noto, le norme UNI sul BIM prevedono la necessità di ben quattro distinte figure (BIM Specialist, BIM Coordinator, BIM Manager e CDE Manager) che devono superare specifici esami presso enti accreditati per poter essere certificate.

Dai dati Accredia, il numero di professionisti certificati è ancora molto basso rispetto al necessario. Pochissimi professionisti lavorano presso le Pubbliche Amministrazioni, che sarebbero quindi costrette a ricorrere ad incarichi esterni”.

Individuata quindi la criticità sopra descritto la proposta di ANCI è quella di innalzare l’applicazione del BIM obbligatorio agli appalti superiori alla soglia comunitaria, al momento pari circa 5 milioni e mezzo di Euro.

In sintesi: non toccare la data di introduzione obbligatoria del BIM, che resterebbe il 1 è gennaio 2025, ma modificare la soglia delle opere BIM.

Il possibile nuovo testo dell’articolo 43 del Codice dei contratti pubblici

Se venisse accolta la proposta di ANCI, l’articolo 43, c. 1, del Codice dei Contratti verrebbe quindi modificato come segue:

A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore alle soglie di cui all’art. 14, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera a).

La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l’uso dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale”.

Un’altra proposta: niente BIM se l’incarico di progettazione è già stato formalizzato

ANCI ha proposto un’ulteriore modifica, sempre relativa all’applicazione del BIM, per disciplinare la transizione tra periodo di non obbligatorietà (prima del 1° gennaio 2025) e periodo di obbligatorietà (a partire dal 1° gennaio 2025).

A questo proposito, la segnalazione di ANCI è volta a far sì che la disposizione che prevede il BIM obbligatorio, ossia l’articolo 43, c. 1, del DLgs 36/2023 “non si applica alle procedure per le quali è stato formalizzatol’incarico di progettazione prima del 1° gennaio 2025.

Vuol dire cioè che “l’obbligo non si applica qualora siano già stati affidati incarichi a terzi, altrimenti si correrebbe il rischio di varianti ai contratti di progettazione già affidati”.

Si attendono le decisioni del Legislatore anche su questo aspett di Legal BIM.

Il documento predisposto da ANCI è disponibile qui.

 

Quanto si paga un progetto BIM ?

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